Statuto

Art. 1) Costituzione, denominazione e sede

E' costituita in Roncadelle, l'Associazione denominata "Accademia Musicale Preludio" senza fini di lucro, con sede in Via Roma n' 71.

L'Associazione potrà istituire sezioni distaccate in Italia o all'estero.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 2) Scopi e finalità

L'Associazione si propone come obiettivo il perseguimento dei seguenti scopi:

  • a) Diffondere la cultura musicale nel mondo giovanile e non
  • b) Ampliare la conoscenza della cultura musicale letteraria ed artistica in genere attraverso contatti fra persone enti ed associazioni
  • c) Allargare gli orizzonti dialettici di educatori, insegnanti ed operatori sociali in campo musicale affinché sappiano trasmettere l'amore per la cultura musicale ed artistica come un bene per la persona ed un valore sociale
  • d) Porsi come punto di riferimento per quanti svantaggiati o portatori di handicap possano trovare nelle varie sfaccettature ed espressioni della musica un sollievo al proprio disagio
  • e) Organizzare e curare la gestione di concorsi musicali erogando in favore dei partecipanti premi e borse di studio e organizzando per gli stessi concerti e manifestazioni di sostegno

L'Associazione per il raggiungimento dei suoi fini intende promuovere varie attività, in particolare:

  • Attività Culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni, concerti, lezioni-concerto, corsi di musica per bambini, ragazzi, giovani ed adulti
  • Attività di Formazione: corsi d'aggiornamento teorico pratici per educatori, insegnanti, corsi di perfezionamento, istituzioni di gruppi di studio e di ricerca e la gestione di scuole di musica;
  • Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione di atti di convegni, di seminari, degli studi e delle ricerche compiute.

Art. 3) Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

  • a) contributi degli aderenti
  • b) contributi privati
  • c) contributi dello Stato, di enti e di istituzioni pubbliche
  • d) donazioni e lasciti testamentari
  • e) rimborsi derivanti da convenzioni
  • f) entrate derivanti da attività commerciali e produttive

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1' gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Comitato direttivo redige il bilancio e lo sottopone all’approvazione dell'Assemblea dei soci entro il mese di Aprile.

E' fatto divieto assoluto anche in modo indiretto o sotto qualsiasi forma, la distribuzione tra i soci di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante tutta la vita dell'associazione.

Art. 4) Membri dell'Associazione

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione e che vogliano usufruire dei servizi offerti.

Possono inoltre aderire all'Associazione, enti pubblici e privati aventi finalità analoghe a quelle dell'associazione.

ll rapporto associativo è unico per tutte le figure di associati indipendentemente dal tipo.

Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità alla partecipazione della vita associativa.

Art. 5) Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

L'ammissione a socio, deliberata dal Comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda da parte degli interessati.

Il Comitato direttivo, cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa stabilita e deliberata annualmente dall'Assemblea in seduta ordinaria.

La qualità di socio si perde:

  • a) per recesso
  • b) per mancato versamento della quota associativa, trascorsi due mesi dall'eventuale sollecito
  • c) per comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione
  • d) per persistenti violazioni degli obblighi statutari

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Comitato direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica. ll recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art. 6) Doveri e diritti degli associati

Gli associati sono obbligati:

  • a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
  • b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione
  • c) a versare la quota associativa di cui al precedente articolo

Tutti gli associati hanno diritto a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione.

Gli associati maggiorenni hanno diritto:

  • a) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto
  • b) ad accedere alle cariche associative
  • c) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia

Art. 7) Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

  • a) l’Assemblea dei soci
  • b) il Comitato direttivo
  • c) il Presidente
  • d) il Segretario

Art. 8) L'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti i soci e può essere ordinaria e straordinaria. Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta.

Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria indirizza tutta l’attività dell'Associazione ed inoltre:

  • a) approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio
  • b) nomina i componenti il Comitato direttivo
  • c) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
  • d) stabilisce l'entità della quota associativa annuale

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Comitato direttivo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno tre membri del Comitato direttivo, o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sullo scioglimento anticipato e sulla proroga della durata dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Comitato direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e in assenza di entrambi da altro membro del Comitato direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da apporsi nella sede sociale dell'associazione almeno quindici giorni prima della data di riunione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci e l'intero Comitato direttivo.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci.

In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

Art. 9) II Comitato direttivo

Il Comitato direttivo è fomenta da un numero di membri non inferiore a tre, e comunque sempre in numero dispari, nominati dall'Assemblea dei soci.

Il primo Comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo.

I membri del Comitato direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Comitato esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti il Comitato decada dall'incarico il Comitato direttivo può provvedere alla sua sostituzione nominando il primo tra i non eletti che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Comitato.

Nel caso decada oltre la metà dei membri del Comitato, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Comitato.

Il Comitato nomina al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente, un Segretario e i Presidenti di sezione, qualora siano istituite.

Al Comitato direttivo spetta di:

  • a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea
  • b) predisporre il bilancio
  • c) nominare il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario
  • d) deliberare sulle domande di nuove adesioni
  • e) deliberare sull'esclusione degli associati
  • f) provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci

Il Comitato direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice­Presidente e in assenza di entrambi dal membro più anziano.

Il Comitato direttivo è convocato di regola trimestralmente e ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente, lo ritenga opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

I verbali di ogni adunanza del Comitato direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, sono conservati agli atti.

Art. 10) II Presidente

Il Presidente, nominato dal Comitato direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso nonché l'Assemblea dei soci.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio.

In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, anch' esso nominato dal Comitato direttivo.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Comitato direttivo e in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11) II Segretario

Il Segretario, nominato dal Comitato direttivo, redige i verbali delle assemblee, ne cura l'osservazione, aggiorna e cura il registro degli associati, cura la diffusione tra i soci delle decisioni prese dall'assemblea e mantiene con essi i rapporti necessari ad un'efficace realizzazione delle iniziative prese dal comitato direttivo.

Art. 12) Norma finale

ln caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti o associazioni aventi scopi e finalità analoghi.

Art. 13) Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.